Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
(in
SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)
Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"
INDICE
Regolamento concernente le
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche»
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in
particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre
2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
1. Il presente decreto detta le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di
istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59
del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per
lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano
dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o
delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le
istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle
risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello
Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati,
sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati
accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini
di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità,
integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e
all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di
un unico documento contabile annuale - di seguito denominato “programma” -
predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato “dirigente” - e
proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al
Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati “Consiglio di
istituto”. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i
cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta
formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione
in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui
al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro
provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del
funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al
personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di
legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le
spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso
in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad
altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che
richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico,
le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché
coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno
specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente
per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una
scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e
amministrativi, di seguito denominato “direttore”, nella quale sono riportati
l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i
servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere
indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua
realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta
salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento
attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio
successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di
riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico
regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base
dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di
risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle
entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate
accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate
entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e
passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici
giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB
dell'istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima
posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di
amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa
correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti
stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva
disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
1. Nel programma deve essere iscritto, tra
le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per
cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e
per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di
riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del
dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica
del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.
1. Le partite di giro comprendono sia le
entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo
al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non
incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo
di cui all'articolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio
d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie
dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle
modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento
predisposto dal dirigente.
2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta
esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in
relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico
generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei
residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto,
possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per
conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere
apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1,
predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli
impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
1. Spetta al dirigente la realizzazione del
programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi
indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui
all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico
generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai
progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel
programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal
fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a
cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di
risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare
la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del
progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non
sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio
cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel
limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione
dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo
generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni
dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione
all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro
i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto
adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto
che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di
reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di
cui all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate
all'istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative
reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione
contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di
qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il
servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza
non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto
cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati
pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e
dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di
denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione;
l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza
contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il
cognome o la denominazione del debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di
competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi
soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento
dello specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'articolo
2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo
ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e
dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo
dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo
accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori,
della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e
dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o
effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati
sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di
denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in lettere
della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o
identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a
rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica
della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e
accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi
relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è
corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli
stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è
annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i
beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo
redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al
creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di
versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte
dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del
creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli
estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto
cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di credito,
nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla
spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle
procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì
autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso
l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro
contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte
di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi
eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
Art.15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei
mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per
progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso
l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per
non meno di dieci anni.
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia
e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà
dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero
ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la “Poste italiane
S.p.a”, mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori
condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese
di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici
concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata
delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col fondo
che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di
giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto
in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore
presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate
con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e
didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e
disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da
lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera
f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
1. Il conto consuntivo si compone del conto
finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del
debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro
ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza
quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio,
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e
delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende:
le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere,
e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative
variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti
alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera,
conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la
consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità
complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti
retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è
sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti,
unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione
dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei
revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del
Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal
parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15
maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del
programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata
e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo
entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al
Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico
regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di
approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici
giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB
dell'istituzione medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le
misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse
responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate
dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o
speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una specifica attività
del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente
le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità di
copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento
economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle
esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento
di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare:
l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le
attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e
delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le
entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di
riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le
risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o
dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,
dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle
entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da
predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico.
Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda può essere
affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che
sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti
l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui
al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività
produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata
dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili
rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura
dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature
didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi
sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione
scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e
libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle
capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di
credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma
dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato
patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali
perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione
può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante
prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia
dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un
ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone
la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attività
didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione
finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto
si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto
dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella
consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle
derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile
dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono
allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente
periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di
lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori
agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile,
salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate
per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33,
comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno
specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le
entrate e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4,
deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione, che
deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma
5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da
quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere
prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di
ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di
entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di
amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari
sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci
di entrata e di spesa classificate “attività per conto terzi”.
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto
dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore
di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella
misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali
costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma,
con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una
scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al
funzionamento delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della
economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i
costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività convittuale che
persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa
consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio
d'istituto, dispone la cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un
utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore
valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale
funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività
e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo
21. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori
nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e
servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
1. I beni che costituiscono il patrimonio
delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità
alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono
concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari,
si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo
inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta
e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di
conservazione , il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato
iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore
storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè
tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi
rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o
con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini
ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i
libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario
è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità
del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene
mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il
consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del
Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno
ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è
attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni
acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al
termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con
riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di
stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri
valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno
precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo
è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo
sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della
relativa scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per
causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato
dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato
l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla
locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante
per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 52, comma
1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e
delle officine)
1. La custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è
affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi
docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della
conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da
apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari
laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il
predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al
direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto
d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività
scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità
dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività
curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività
non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i
coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo
sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso
le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto
dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione
paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti
prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché
per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo
33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per
originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del
consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della
creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di
riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni
individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si
annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di
pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od
a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro
dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il
direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli
adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione
stabilisce i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti
contabili di cui all'articolo 29, nonché dei sistemi di gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di
riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei
flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui
alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta
predisposizione è compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio
sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di
cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità
delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l'amministrazione
scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori
di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di
cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese
distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di
anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno
da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale
per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso,
con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere
ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle
aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della
pubblica istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
1. Le istituzioni scolastiche, anche
attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le
limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti
disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei
contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative,
nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta
salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella
forma di società a responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni
di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica
alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni
proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale
dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al
direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività
negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della
attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di
particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo
progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g),
può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in
ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o
compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di
diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa
verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a
causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento
di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche
o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è
subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi,
il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non
previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il
dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo
richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il
limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal
Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui
al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di
aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i
termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non
sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di
riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle
norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione
Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono
la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente
da lui delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni
conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di
istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione
scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di
istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei
contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla
documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi
degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del
Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti
a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione,
consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata
competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o
apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo
è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura,
rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore
all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal
direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione
del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa
data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente
prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al
riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma
1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le
norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli
che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso
regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche,
nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di
svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni
prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che
provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie
richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso
l'istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare
il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e
degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri,
nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla
cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione
all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i
criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica,
l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata
alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del
beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza
legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi
di tempo predeterminati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel
regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al
fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno
professionale richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le
attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e
della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le
cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a
garantire la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio
sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere
garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso.
All'uopo è fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso
individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai
fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del
servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la
fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di
convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della istituzione
scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o
enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile
della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione
scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito,
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al
presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare
il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la
funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica può ricevere in
comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da
utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al
comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od
impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere
economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
1. L'impegno complessivo annuale per il
rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di
contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti
ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di
formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione,
le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale
erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da
apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni
scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11
gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le
norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente
locale competente la conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di
lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale
competente, ai fini del rimborso.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa
valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di
stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità
istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni
immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su
beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da
terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere
di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di
richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi
sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione
delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di
riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate
prima dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite
dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la
continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare
contratti di gestione finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni
professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e
finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla
conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente
impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione
scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del
capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato
con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli
istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a
condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli
interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di
commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33,
l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con
le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello
Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente
con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali
dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi,
con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò
sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e
formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e
risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del
bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle
spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e
previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la
responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attività
scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a
trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi
con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non
sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso,
quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa
determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario,
dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni
simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e
comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine
assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono
essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere
distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a
trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
1. Possono essere istituite fondazioni
mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità
di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle
attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni
conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e
culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e
biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità
di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la
competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono
integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui
all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di
studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri
deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del
collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono
accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni
modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal
de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione
di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente
stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di
borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai
contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo
48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di
legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione
scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai
eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che
assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione
scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di
permanenza minimo del conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati
di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie
formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali,
nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma
dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che
realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti
di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di
percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono
stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare
la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene
all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15
giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti
finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare
da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e
delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da
realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività
amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria
delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti
all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale
deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura
dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa
all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle
risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al
conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti
partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli
eventuali beni durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa
e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico
regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata
professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione,
uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di
Presidente, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di
mancata designazione, la nomina è predisposta dall'ufficio scolastico
regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano
in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può
avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro,
il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di
diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale.
L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del
Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in
quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono
corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale
dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica
istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti,
a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle
ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i
dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel
registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella
quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila
sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale
proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da
compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica
compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della
legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza
dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle
successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al
quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale,
secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche
effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e
delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei
risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale,
strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti
realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte
dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti
dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del
presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta
congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi
delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve
indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita
l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla
base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono
tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per
l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di
assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio dei
revisori.
1. L'attività dei revisori dei conti deve
essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono
raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è
custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della
documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata all'ufficio
scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati
altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso
della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce
alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del
Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel
presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma,
1° febbraio 2001
|
Il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica |
Il Ministro della
pubblica istruzione |
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17
febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri